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Copyright online, come viene tutelato il diritto d'autore su Internet?


Tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o l'espressione, formano oggetto del diritto d'autore (art. 2575 c.c.).

E' indubbio che, come nella carta stampata anche e più su internet, l'immagine la fa da padrone. 

Ma ancora una volta gli autori sono defraudati dei loro diritti, sfruttati e malpagati, a favore degli editori.
Bisogna tutelare e promuovere il lavoro artistico online per migliorare anche il prodotto informativo.

E' indispensabile che gli autori si uniscano sotto l'egida di associazioni e/o sindacati in grado di offrire un servizio di scanso la rete attravers appsti algoritmi.

Il diritto d'autore si acquista originariamente con la creazione dell'opera (tranne i casi specifici in cui questa creazione sia avvenuta nell'ambito di un contratto di prestazione d'opera), quindi l'opera appartiene, come primo titolare, a chi ne è l'autore (art. 2576 c.c.). Egli ha il diritto di disporne per ciò che attiene l'utilizzazione economica (non per la paternità, intesa come il diritto morale ad essere indicato quale autore dell'opera, che deve invece essere sempre riconosciuto al solo autore). 

Un esempio assai comune è quello che lega un autore creativo - scrittore, fotografo, pittore - al suo editore. 
L'autore dell'opera, per meglio promuovere e distribuire l'opera stessa, cede i propri diritti di utilizzazione economica ad un editore in cambio, normalmente, di una percentuale sugli incassi della vendita del libro. Anche se dovesse cedere tutti i diritti di utilizzazione economica, nessuno potrebbe togliergli il diritto ad essere riconosciuto quale padre dell'opera.

Da qui, per l'uso online delle immagini, derivano tre tipi di problemi: 

1. il giusto pagamento delle opere all'autore da parte dell'utilizzatore (editori online) rivedendo la tariffazione oggi assolutamente ridicola, a causa dello strapotere delle grandi agenzie di stock online, che dettano legge; 

2. realizzazione e applicazione di un algoritmo gestito da organismi riconosciuti (Siae, Agcom, sindacati) in collaborazione con Google, Facebook, aziende informatiche multinazionali, per difendere gli autori dall'uso abuso di immagini sulla rete internet;

3. adeguamento delle leggi nazionali ed europee in tema di copyright online con particolare riguardo agli autori.

La recente legge 248/00, modificando la legge 633/41, sempre attuale in materia di diritto d'autore, ha introdotto ulteriori ipotesi al fine di combattere la pirateria e la contraffazione, anche quella che si realizza via Internet.
Salvo particolari eccezioni, la tutela economica di un'opera dura sino a che sia trascorso il settantesimo anno dalla morte dell'autore (dopo la morte dell'autore, sono gli eredi a beneficiare economicamente dei proventi ed è agli stessi che devono essere richieste autorizzazioni o licenze).

Fotografie, foto artistiche, ritratti - Bisogna in questo caso distinguere se le fotografie hanno o meno un carattere artistico. Nel caso si tratti di semplici opere fotografiche, al fotografo spettano i diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio (art. 88 l. 633/41), salvo il caso che l'opera sia stata commissionata in seno ad un contratto di lavoro (in tal caso degli stessi diritti sarà titolare il datore di lavoro). La tutela dura venti anni dalla data di realizzazione della fotografia.
Tuttavia, per la legislazione italiana vale anche un altro principio, in questo caso piuttosto favorevole alla diffusione delle opere fotografiche. L'art. 90 della l. 633/41 infatti prescrive che ogni esemplare della foto deve contenere:

- il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica (fotografo, datori di lavoro o committente);
- l'indicazione dell'anno di produzione della fotografia, e - se la foto riproduce un'opera d'arte -;
- il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

In caso di mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle foto non si considera abusiva sempre che il fotografo (o il suo datore di lavoro) non provino la malafede di chi le ha riprodotte.

Le FOTO ARTISTICHE, invece, in base all'art. 2 della Convenzione di Berna del 9.9.1886 (aggiornata dalla convenzione di Bruxelles del 26.6.1948), recepita nel nostro ordinamento con la l.16.2.1953, n. 247, vengono considerate alla stregua di opere dell'ingegno e la loro tutela non è subordinata ad alcuna formalità (quale appunto l'indicazione del titolare dei diritti e dell'anno di realizzazione). Non solo, pure la durata della tutela si estende sino al settantesimo anno successivo alla morte dell'autore, e non al ventennio dalla realizzazione.

Per i RITRATTI, infine, la legge impone che chiunque volgia esporre, riprodurre o mettere in commercio la fotografia rappresentante l'immagine di una persona, deve preventivamente ottenere il consenso di questa (art. 96 l. 633/41). Il consenso non è necessario se la persona è di particolare notorietà o se è fotografata in virtù di qualche ufficio pubblico che ricopre, o per ragioni di giustizia o di polizia, oppure per scopi scientifici, didattici, culturali, o ancora se la riproduzione è legata a fatti, avvenimenti, cerimonie di pubblico interesse o che comunque si sono svolte in pubblico (art. 97 l. 633/41), salvo che l'esposizione o la messa in commercio arrechino pregiudizio alla reputazione ed al decoro della persona ritratta. Se viene ritratto un personaggio pubblico, la sua immagine non può essere utilizzata - senza la necessaria autorizzazione - per fini diversi dal dare notizie o informazioni su tale personaggio.

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